A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
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accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione;
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accesso civico “generalizzato”, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016 avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. La legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione
Attraverso il servizio online "Istanze Online" raggiungibile al seguente link:
Servizio Istanze Online è possibile inoltrare richiesta di accesso civico semplice, generalizzato o documentale