(D.Lgs. 33/2013 - Art. 24, c.1 - come modificato dal D.Lgs. 97/2016)
Gli obblighi di pubblicazione dei dati in forma aggregata relativi all'attività amministrativa concernono le amministrazioni che sono tenute istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche, nonché l'attività degli uffici statistici di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 322 del 1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e le attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi che le amministrazioni pongono in essere pur non essendone obbligate dalla legge.
- riferimento: intesa sancita dalla
Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012.